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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 10
Piani economici e piani di coltura e di conservazione
I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste.
Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all' 80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.
I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.
In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico - colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.
I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.
La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico - amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonchè dei programmi economico - colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.

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