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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 12
Incendi boschivi e difesa fitosanitaria
La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschvi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.
Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e della cooperative agroforestali.

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