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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 13
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:
1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;
3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

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