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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 15
Impiego del Corpo forestale dello Stato
La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

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