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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 16
Deleghe
Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell' inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.

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