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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 2
Programma degli interventi
Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.
Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

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