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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 20
Patrimonio
Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti gestiti.
L'Azienda può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti o privati e secondo le modalità e le forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili, purchè la sua partecipazione non rappresenti oltre il 40% della totale superficie dei terreni consorziati.

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