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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 23
La commissione amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio regionale.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro - sostituito.
La commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

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