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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 24
Compiti della commissione amministratrice
La commissione amministratrice provvede a:
a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;
b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
c) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della LR 25/ 5/ 1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;
d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo - pastorale affidato all'azienda;
e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;
f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a 9 anni per l'uso dei beni silvo - pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonchè in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34 - lett. e) della presente legge;
g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo - pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'ASFD (Azienda dello Stato per le foreste demaniali) e trasferiti alla Regione;
h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;
i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
n) proporre al Consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
p) provvedere alla designazione del direttore;
q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

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