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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 25
Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice
Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.
La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

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