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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 26
Provvedimenti urgenti
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 24, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.
In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

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