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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 27
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

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