Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 30
Il direttore
Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.
Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti alla gestione che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice. Il direttore è equiparato, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 12 del 23 aprile 1979 Sito esterno, al responsabile dei servizi regionali.

Espandi Indice