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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 32
Vigilanza e controlli sull'attività
Copia delle deliberazioni della commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro 10 giorni dalla loro adozione.
Il Presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso.
Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.
Le funzioni del Presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate con proprio atto ad un assessore.
Sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni di cui all'art. 24, lettere a), b), c) nonchè h) per gli importi di spesa superiori a cento milioni.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

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