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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 34
Finanziamenti
L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.
L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi straordinari della Regione;
c) eventuali contributi dello Stato;
d) eventuali contributi di Enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altri entrate o contributi.
Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.
Alle eventuali perdite si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale.

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