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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 35
Esecuzione di opere
All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidato, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.
Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

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