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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 5
Interventi a favore della pioppicoltura
Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:
- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.
Allorchè i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.
I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi una sola volta per lo stesso terreno e superfici inferiori ai 6 ettari. Tali limiti non si applicano per gli impianti di ripa e fasce frangivento.

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