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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 7
Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al II comma dell'art. 4:
a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;
b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera a).
Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.

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