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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975 N. 6 (24)

Art. 16
Deleghe
Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini (4)per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l' approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell' inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all' art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste (26);
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste (NOTA 2) l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal

Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul

riordino istituzionale ", ora abrogata.

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n.29 le

disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente

modificate relativamente alle "norme generali sulle

procedure di programmazione e di finanziamento di strutture

pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte

della regione, di province, comuni, comunità montane,

consorzi di enti locali ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata

soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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