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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna si propone con la presente legge:
a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno;
c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;
d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;
e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;
f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;
g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.
2. La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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