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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 3

(già sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 19 luglio 1997 n. 22,

poi modificato da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi di iniziativa pubblica
1. Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della Legge n. 97 del 1994 Sito esterno. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa.
3. Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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