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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 9
Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti
1. Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.
2. Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo- pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.
3. Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunalie Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.
4. Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.
5. I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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