LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983
Art. 5
Delega ai Comuni sedi di porti regionali
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai Comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, per i porti regionali ricadenti nei rispettivi territori, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della presente legge. Dette funzioni possono essere gestite dai Comuni stessi anche in forma associata; a tali gestioni i Comuni possono associare le Province e il Comitato circondariale di Rimini.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è
modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".