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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983

Art. 5
Delega ai Comuni sedi di porti regionali
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai Comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, per i porti regionali ricadenti nei rispettivi territori, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della presente legge. Dette funzioni possono essere gestite dai Comuni stessi anche in forma associata; a tali gestioni i Comuni possono associare le Province e il Comitato circondariale di Rimini.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è

modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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