LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6
DIRITTO ALLO STUDIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983
Art. 12
Compiti dei Comuni
I Comuni in forma singola o associata, oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , attuano per delega gli interventi per il diritto allo studio previsti dalla presente legge, connessi alla formazione professionale, di cui alla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
In particolare, attuano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e, ferme restando le attività promozionali della Regione, quelli di cui all'art. 4.