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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 16
Servizi di mensa
I servizi di mensa, di cui agli artt. 2 e 3, sono organizzati dai Comuni, dove hanno sede la scuola e/ o il Centro di formazione professionale, sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.
Tali servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente, tramite appalto, convenzione, o autogestiti dalle istituzioni scolastiche; essi possono essere integrati con altri servizi analoghi o complementari.

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