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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 19
Interventi per l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps
Gli interventi a sostegno dell'inserimento degli alunni portatori di handicaps, di cui all'art. 2 - lettera A), ultimo alinea, concernono in particolare materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati, personale aggiuntivo di competenza dell'Ente locale.
Essi sono attuati dai Comuni, sulla base di piani di lavoro e di intervento concordati con il Collegio dei docenti e gli operatori del servizio competente dell'USL, e tenuto conto delle proposte indicate dal CSD.
Gli interventi di cui all'art. 3, lettera A), 4 alinea, concernono materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati ed altre eventuali forme di assistenza individuale, compreso il sussidio economico.
Essi sono attuati, nell'ambito della scuola secondaria superiore, dai Comuni di residenza, in favore di studenti portatori di handicaps, per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico; nell'ambito della formazione professionale sono assicurati dai Comuni sede dei Centri di formazione professionale pubblici e/ o convenzionati, in accordo con gli organismi di gestione sociale, il Collegio degli operatori dei centri formativi e gli operatori ed i servizi competenti dell'USL.

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