LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6
DIRITTO ALLO STUDIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983
Art. 21
Uso delle strutture
In attuazione del DPR 616/ 1977 , art. 38 e della Legge 517/ 1977 , art. 12, anche in riferimento alla Legge quadro sulla formazione professionale, n. 845 del 1978, per conseguire le finalità della presente legge sono previste convenzioni tra gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche, al fine di consentire una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche, ivi compresi i mezzi di trasporto.
Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative e strutture ed attrezzature della formazione professionale.