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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE
Art. 1
Finalità e obiettivi
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, la Regione e gli Enti locali pronuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto e che impediscono lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società e nel lavoro nonchè a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e il costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
Gli interventi previsti dalla presente legge favoriscono altresì:
1) la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al DPR 21 maggio 1974, n. 416 Sito esterno e successive modificazioni;
2) il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi, socio - sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
3) il riequilibrio delle situazioni scolastiche e formative attraverso interventi particolarmente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità e culturali, nelle zone depresse e quelle in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio.
Titolo II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 2
Scuola dell'infanzia e dell'obbligo
Gli interventi nell'ambito della scuola dell'istruzione dell' infanzia e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, sono:
A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:
- servizi di trasporto e facilitazione di viaggio;
- servizi di mensa;
- fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, secondo i criteri indicati dagli organi scolastici competenti ai sensi degli artt. 42 e 43 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
- fornitura di testi scolastici, di pubblicazioni, di altro materiale didattico ad uso individuale, in modo gratuito, o semigratuito ed anche in forma di prestito, a favore degli studenti della scuola media inferiore in relazione ad accertate esigenze di carattere economico e familiare;
- sussidi e servizi speciali destinati ai portatori di handicaps;
B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:
- fornitura di attrezzature e strumenti didattici, a sostegno delle esperienze di tempo pieno, di attività integrative deliberate dagli organi scolastici competenti, nonchè della programmazione educativa e didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 Sito esterno;
- sostegno a progetti di sperimentazione didattica e a progetti educativi di carattere specifico deliberati dagli organi scolastici competenti, ivi comprese iniziative extrascolastiche;
- facilitazioni che consentano la utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;
- sostegno ad iniziative volte a favorire il raccordo tra asili - nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, tra istituzioni dell'infanzia pubbliche e private.
Art. 3
Scuola secondaria superiore e formazione professionale
Gli interventi nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quello della formazione professionale, sono:
A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:
- servizi di trasporto, di norma mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari;
- servizi di mensa;
- servizi residenziali;
- assistenza e previdenza necessarie per l'inserimento scolastico e formativo degli handicappati;
- ogni forma di intervento volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore e nei corsi di formazione professionale, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:
- fornitura di materiale librario e di strumentazione tecnica di varia natura, o assegnazione di appositi fondi, in rapporto alle esigenze della programmazione scolastica e della formazione professionale;
- promozione dell'utilizzazione da parte delle scuole, delle strutture extrascolastiche ricreative, culturali, sportive e degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale;
- sostegno a progetti sperimentali e a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
Art. 4
Servizi educativi per minori
Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, gli Enti locali attuano e favoriscono in tempo non scolastico, sia nel periodo invernale che estivo, servizi e attività a carattere educativo e ricreativo, destinati ai minori compresi tra i 3 ed i 14 anni, ricercando il collegamento con la scuola e la collaborazione dell' associazionismo culturale, sportivo, ricreativo.
Art. 5
Educazione degli adulti
Per gli adulti, oltre gli interventi di cui agli articoli precedenti, la Regione promuove:
a) corsi di alfabetizzazione, di formazione culturale di base e su tematiche specifiche;
b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
Art. 6
Assistenza socio - sanitaria
Gli interventi di assistenza sociale e medico - psichica e di assistenza ai minorati psico - fisici, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, sono attuati dalle Unità Sanitarie Locali di competenza.
Art. 7
Destinatari degli interventi
Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui alle lettere A) dei precedenti artt. 2 e 3 e gli interventi di assistenza socio - sanitaria, di cui all'art. 6, sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali e non statali, compresi i minori ospiti di case di rieducazione e i minori appartenenti a comunità di nomadi;
b) degli studenti delle scuole superiori (statali, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute), dei frequentanti i corsi per adulti organizzati o autorizzati dallo Stato, ai fini del conseguimento di titoli di studio, dei frequentanti corsi di formazione professionale pubblici e convenzionati, comprese le persone in stato di detenzione.
Gli interventi di cui alle lettere B) dei precedenti artt. 2 e 3, effettuati sulla base di specifici progetti recepiti nei piani annuali di programmazione, sono volti peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica statale e degli enti locali.
Essi sono estensibili alle istituzioni scolastiche private, che non abbiano fine di lucro, sulla base di un rapporto di convenzione fra tali istituzioni e i Comuni interessati.
La convenzione favorisce il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
Titolo III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELEGHE DI FUNZIONI
Art. 8
Programma regionale per il diritto allo studio
Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano di sviluppo, approva il programma regionale per il diritto allo studio. Esso dispone in conformità ai principi della presente legge per il periodo corrispondente a quello del Bilancio pluriennale e assume come riferimento il quadro delle risorse che il Bilancio pluriennale rappresenta.
Al conseguimento degli obiettivi indicati dal programma regionale per il diritto allo studio concorrono con specifici interventi, secondo le disposizioni della presente legge, la Regione, le Province e i Comuni.
Art. 9
Compiti della Regione
La Regione predispone e approva il programma regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo precedente, provvede alla ripartizione dei fondi per conseguire le finalità del programma, a norma del successivo art. 10, e concorre al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a:
- provvedere, realizzare e diffondere pubblicazioni, strumenti e sussidi multimediali, destinati agli utenti e agli operatori del sistema scolastico e formativo, e promuovere la produzione e la diffusione di materiale didattico speciale per studenti portatori di handicaps, anche mediante convenzioni con enti specializzati;
- a promuovere la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico e professionale ed all'educazione degli adulti;
- a promuovere il coordinamento tra sistema formativo e sistema scolastico, attuando o promuovendo anche progetti sperimentali di rilevanza regionale.
Nell'attuazione di tali interventi la Regione si avvale della consulenza dell'Istituto regionale per l'apprendimento e realizza forme di collaborazione con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
Art. 10
Ripartizione dei fondi per il diritto allo studio
Per conseguire le finalità del programma per il diritto allo studio sono istituiti:
a) il fondo per il finanziamento delle funzioni in materia di diritto allo studio già di competenza regionale e attribuite ai Comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) il fondo per il finanziamento di specifici piani di intervento finalizzati a:
- realizzare progetti volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico;
- qualificare e sviluppare servizi collettivi, mense, trasporti e servizi residenziali;
- assicurare l'accesso e la frequenza in ogni ordine e grado di scuola dei soggetti portatori di handicaps;
c) il fondo per favorire le attività educative programmate dai Comuni in ambito extrascolastico ai sensi dell'art. 4;
d) il fondo per le attività corsuali per adulti di cui all'art. 5;
e) il fondo per le attività volte ad assicurare il diritto allo studio nell'ambito della formazione professionale, ai sensi della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
Il fondo di cui alla lettera a) è ripartito fra i Comuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, in base alla popolazione scolastica residente, al numero degli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore, al numero dei plessi scolastici e alle caratteristiche territoriali e sociali dei Comuni.
I fondi di cui alla lettera b) e c) sono ripartiti fra i Comuni in base a criteri stabiliti annualmente per l'attivazione dei piani col concorso delle Province e del Comitato circondariale di Rimini, che, a questo fine, coordinano i Comuni e stabiliscono rapporti con i Consigli scolastici distrettuali.
La ripartizione dei fondi di cui alla lettera d) fra le Province e il Comitato circondariale di Rimini avviene in base a criteri stabiliti annualmente.
Il fondo di cui alla lettera e) è ripartito fra i Comuni sede di Centro formativo pubblico e/ o convenzionato.
I criteri di ripartizione e la suddivisione dei fondi sono deliberati dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare.
Art. 11
Compiti delle Province
Le funzioni amministrative di cui all'art. 5 sono delegate alle Province ed al Circondario di Rimini.
L'esercizio delle funzioni delegate concerne in particolare:
- la promozione e il coordinamento degli interventi educativi per adulti attuati dai Comuni e da altri enti e organismi pubblici che non abbiano fini di lucro;
- la predisposizione dei piani annuali in ordine alle attività corsuali per adulti;
- l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- la verifica delle attività in ordine alla attuazione del piano annuale.
I piani annuali sono predisposti in conformità dei criteri stabiliti dalla Regione, tenuto conto delle priorità indicate dai Consigli scolastici distrettuali e sentiti i Comuni interessati.
Art. 12
Compiti dei Comuni
I Comuni in forma singola o associata, oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, attuano per delega gli interventi per il diritto allo studio previsti dalla presente legge, connessi alla formazione professionale, di cui alla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
In particolare, attuano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e, ferme restando le attività promozionali della Regione, quelli di cui all'art. 4.
Art. 13
Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali
I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui all'art. 12 del DPR 21 maggio 1974, n. 416 Sito esterno, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano ai Comuni facenti capo al proprio territorio, alla Amministrazione provinciale e all'Unità Sanitaria Locale per quanto di competenza.
I Comuni, sulla base delle proposte formulate dai distretti, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali, e d' intesa fra di loro per gli interventi di interesse sovraccomunale, adottano i relativi piani annuali.
Art. 14
Esercizio delle funzioni delegate
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate; le Province e i Comuni le esercitano con le funzioni loro proprie nella stessa materia. A tal fine, il Consiglio e la Giunta regionale possono impartire direttive agli enti delegati.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'attuazione di un intervento spettante nell'esercizio di funzioni delegate o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge o per direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna all'ente delegato un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente il quale, può sostituirsi all'ente inadempiente.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Titolo IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 15
Servizi di trasporto
I servizi di trasporto degli alunni di cui all'art. 2 sono organizzati dai Comuni di residenza sulla base di un piano che essi predispongono annualmente anche al fine di integrarli nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.
I servizi di trasporto di cui all'art. 3 consistono invece, di norma, in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari, salvo che le località in cui l'Istituto di scuola secondaria superiore o il Centro di formazione professionale non siano raggiungibili con detti mezzi.
Per l'organizzazione dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere previsto anche l'utilizzo di mezzi di trasporto di istituti scolastici o di centri formativi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche, che siano svolte fuori dal territorio comunale, ovvero per le attività educative e ricreative, di cui al precedente articolo 4.
Art. 16
Servizi di mensa
I servizi di mensa, di cui agli artt. 2 e 3, sono organizzati dai Comuni, dove hanno sede la scuola e/ o il Centro di formazione professionale, sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.
Tali servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente, tramite appalto, convenzione, o autogestiti dalle istituzioni scolastiche; essi possono essere integrati con altri servizi analoghi o complementari.
Art. 17
Servizi residenziali
I Comuni, sede di scuola secondaria superiore e/ o di Centro di formazione professionale, aventi nel proprio territorio strutture residenziali pubbliche o convenzionate, mettono a concorso i posti disponibili per coloro che non possono accedere quotidianamente alla sede scolastica prescelta.
Il relativo bando di concorso viene approvato dal Comune stesso, d' intesa con l'Amministrazione provinciale, secondo criteri rapportati al merito, al reddito ed alla distanza. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti a più basso reddito familiare pro - capite. I benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico o formativo, e vengono automaticamente confermati per gli anni successivi di corso di studi a coloro che abbiano conseguito la promozione, semprechè permanga la condizione di disagio; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, tali benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.
Art. 18
Borse di studio
Le borse di studio, previste all'art. 3, sono attribuite dai Comuni di residenza, per contribuire alle spese per l'acquisto di libri di testo, alle spese di viaggio o di alloggio, secondo criteri differenziati, anche in rapporto alla dislocazione della sede scolastica frequentata.
Art. 19
Interventi per l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps
Gli interventi a sostegno dell'inserimento degli alunni portatori di handicaps, di cui all'art. 2 - lettera A), ultimo alinea, concernono in particolare materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati, personale aggiuntivo di competenza dell'Ente locale.
Essi sono attuati dai Comuni, sulla base di piani di lavoro e di intervento concordati con il Collegio dei docenti e gli operatori del servizio competente dell'USL, e tenuto conto delle proposte indicate dal CSD.
Gli interventi di cui all'art. 3, lettera A), 4 alinea, concernono materiale didattico e strumentale speciale, trasporti adeguati ed altre eventuali forme di assistenza individuale, compreso il sussidio economico.
Essi sono attuati, nell'ambito della scuola secondaria superiore, dai Comuni di residenza, in favore di studenti portatori di handicaps, per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico; nell'ambito della formazione professionale sono assicurati dai Comuni sede dei Centri di formazione professionale pubblici e/ o convenzionati, in accordo con gli organismi di gestione sociale, il Collegio degli operatori dei centri formativi e gli operatori ed i servizi competenti dell'USL.
Art. 20
Contribuzione dell'utenza
Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui alle lettere A) degli artt. 2 e 3, con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.
Sono comunque esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola dell'infanzia, dell'obbligo, e corsi di formazione professionale di base in situazioni di particolare disagio socio - economico.
Possono essere inoltre esentati dalla contribuzione per l'accesso a servizi di cui all'art. 3 gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica, della formazione professionale non di base, dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in situazioni di particolare disagio socio - economico.
La Regione stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito, di contribuzione e di esenzione.
Art. 21
Uso delle strutture
In attuazione del DPR 616/ 1977 Sito esterno, art. 38 e della Legge 517/ 1977 Sito esterno, art. 12, anche in riferimento alla Legge quadro sulla formazione professionale, n. 845 del 1978, per conseguire le finalità della presente legge sono previste convenzioni tra gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche, al fine di consentire una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche, ivi compresi i mezzi di trasporto.
Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative e strutture ed attrezzature della formazione professionale.
Titolo V
NORME FINANZIARIE
Art. 22
Oneri finanziari
Agli oneri finanziari di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziarii 1983 e successivi, con l'utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attrribuiti alla Regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8 Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti, ovvero con entrate di carattere straordinario.
La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - Scuole e diritto allo studio - settore 03 sezione VI del Bilancio pluriennale 1982- 1985 approvato dalla Regione. La spesa annuale per gli oneri finanziari 1983 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei Bilanci annuali della Regione a norma dell'art. 11 - 1 comma della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 23
Capitoli di spesa
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'anno 1983 e successivi, nell'ambito del programma 01 - Scuola e diritto allo studio - settore 03 - sezione IV, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa, cui faranno capo le spese derivanti dalla presente legge:
- Fondo regionale di cui all'art. 10 lettera a);
- Fondo regionale di cui all'art. 10 lettera b);
- Fondo regionale di cui all'art. 10 lettera c);
- Fondo regionale di cui all'art. 10 lettera d);
- Fondo regionale di cui all'art. 10 lettera e);
- Spese per la realizzazione degli interventi diretti della Regione di cui all'art. 9.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 24
Abrogazione
E' abrogata la Legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 " Assegnazione di fondi ai Comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto - legge 29- 12- 1977, n. 946 Sito esterno, convertito con modificazione nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43 Sito esterno " e successive modificazioni.
Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della Legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps ".
Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 25
Norma transitoria
Il fondo di cui all'art. 10 - lettera a) da ripartirsi tra i Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno, nell'anno finanziario 1983 viene ripartito tra gli stessi secondo i criteri indicati dagli articoli 2 e 3 della Legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 e successive modificazioni.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1983

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