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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 30
Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema - tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio Commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.

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