LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Quadro degli interventi
Art. 3 - Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Art. 4 - Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo
Art. 5 - Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica
Art. 6 - Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
Art. 7 - Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Art. 8 - Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica
Art. 9 - Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Art. 10 - Interventi di ripristino di opere di bonifica
Art. 11 - Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonifica
Art. 12 - Costituzione dei Consorzi di bonifica
Art. 13 - Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
Art. 14 - Compiti dei consorzi di bonifica
Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica
Art. 16 - Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
Art. 17 - Statuto consortile
Art. 18 - Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Art. 19 - Ricorsi
Art. 20 - Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Art. 21 - Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Art. 22 - Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 23 - Delega di funzioni amministrative
Art. 24 - Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Art. 25 - Commissione consultiva per le bonifiche
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
Art. 27 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Art. 28 - Riordino dei consorzi
Art. 29 - Riordino di funzioni
Art. 30 - Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna riconosce, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.
Art. 2
Quadro degli interventi
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
- realizzare il coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d' acqua naturali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.
Art. 3
Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:
- la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controlo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comrpese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6;
nonchè le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:
- i canali della rete colante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.
Art. 4
Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo
Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricole volumi di acqua adeguati alle loro esigenze.
Gli interventi concernono in particolare:
- le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;
- le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante.
Art. 5
Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica
Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 , il Consiglio regionale provvede:
1) Alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;
2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica.
I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
I programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per:
a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;
b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonchè la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti scolanti;
c) la sistemazione idraulico - agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;
d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;
e) la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.
Fino all'approvazione dei piani di unità idrografica, è consentita l'approvazione da parte della Giunta regionale di singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.
Per consentire una adeguata pubblicità delle proposte dei programmi di cui al secondo comma, le stesse dovranno essere depositate presso le Province, il Circondario di Rimini, le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, le Comunità montane, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali e il Consorzio di bonifica competenti per territorio.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni sul porgramma poliennale alla Provincia o al Circondario di Rimini, che, nei successivi 60 giorni, raccolte le controdeduzioni del Consorzio di bonifica, sentite le Comunità montane e le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, lo adotta con provvedimento motivato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i seguenti 30 giorni.
Art. 7
Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonchè quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.
Art. 8
Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica
Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonchè nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 , il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 9
Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della Legge 5 luglio 1928 n. 1760 .
Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 , le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 10
Interventi di ripristino di opere di bonifica
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei lavori pubblici di interesse regionale, gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella Legge 15 ottobre 1981 n. 590 .
Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.
Art. 11
Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 , sono soppressi con le modalità di cui al successivo terzo comma.
Le funzioni ed i compiti di tali consorzi, per le superfici classificate ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 991, sono attribuiti ai consorzi di bonifica il cui comprensorio sarà costituito, tenuto conto delle esigenze proprie delle singole unità idrografiche funzionali, da un bacino, più bacini idrografici o parte di essi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la adozione dei provvedimenti di soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui al primo comma del presente articolo, provvede a definire la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli enti soppressi ed il nuovo consorzio subentrante.
Art. 12
Costituzione dei Consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.
I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.
La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati.
Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini, le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 68 le Comunità montane e i Consorzi di bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o all'unificazione dei servizi e degli uffici.
Art. 13
Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonchè alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonchè il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.
Art. 14
Compiti dei consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell'attività di bonifica ed in particolare:
- provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari;
- partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unità idrografica e formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;
- provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio fluviale e marittimo;
- eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata o, in caso di inerzia dei proprietari, su autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto indicato nel precedente art. 13.
Per gli studi, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere pubbliche o di interesse pubblico loro affidati in concessione, compete ai Consorzi il rimborso delle spese tecniche nella misura percentuale del 12% sull'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni.
I Consorzi di bonifica, nella organizzazione della propria attività, devono assicurare la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani.
Art. 15
Organi dei Consorzi di bonifica
Sono organi del Consorzio:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.
Il Consiglio di amministrazione consta di membri eletti per 8/ 10 dall'Assemblea dei consorziati, per 1/ 10 designati dalla o dalle Comunità montane ricadenti nel comprensorio consortile e per 1/ 10 nominati, tra amministratori dei Comuni di collina e di pianura ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge. Ove nel comprensorio non ricadano territori montani, 2/ 10 dei membri saranno nominati, tra amministratori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'articolo 23 della presente legge.
Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma precedente.
Il Presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, è nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge.
Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione del consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui al successivo articolo 23.
Art. 16
Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
Essa è divisa in quattro sezioni elettorali:
- alla prima sezione appartengono i consorziati contribuenti per soli immobili iscritti nel catasto urbano;
- alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/ 100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale inferiore a due ettari in pianura e a quattro ettari in collina e montagna;
- alla terza sezione appartengono i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiori ai limiti massimi fissati per la seconda sezione fino ai limti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della quarta sezione;
- alla quarta sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo superiore a 150/ 100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale superiore ad ottanta ettari.
Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza.
Sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da eleggersi dall'Assemblea, ciascuna sezione dei contribuenti agricoli elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo degli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza agricola consortile.
All'interno di ongi sezione i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero previsto dal precedente comma, sono eletti tra le liste elettorali presentate, in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista.
In ogni caso la prima sezione non potrà eleggere un numero di consiglieri superiore al 10% del totale dei membri elettivi.
Art. 17
Statuto consortile
Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.
Lo statuto in particolare stabilisce:
1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;
2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;
3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
Art. 18
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
Sono soggetti al controllo di legittimità: i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi.
Le deliberazioni concernenti i regolamenti sul funzionamento dei servizi, sull'ordinamento organico del personale e sulla polizia idraulica, i criteri di classifica e i piani di riparto della contribuenza, diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale.
Tutte le deliberazioni si intenderanno approvate se non sia intervenuto alcun rilievo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto o dei chiarimenti che fossero stati eventualmente richiesti.
Gli atti dei Consorzi di bonifica sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.
Art. 19
Ricorsi
Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.
Contro le decisioni assunte dagli organi dei Consorzi di bonifica sui ricorsi predetti è ammessa, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 .
Art. 20
Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Per assicurare il buon funzionamento dei Consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio sono inadempienti.
Qualora nella gestione del Consorzio di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma precedente, la Giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio e nomina un Commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi del Consorzio.
Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale nomina una Consulta composta di sette membri in rappresentanza dei consorziati.
Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al Commissario e ai componenti la Consulta.
Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del DPR 23 giugno 1962 n. 947 .
Art. 21
Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonchè per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado.
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.
L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.
I compiti e le finalità, nonchè la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.
Art. 22
Consorzi di miglioramento fondiario
Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.
La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno il quarto della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata dagli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il Consorzio di miglioramento fondiario.
La Giunta regionale delibera in ordine alle modalità e alle forme di pubblicazione della proposta e degli atti relativi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Con0orzio di bonifica competente per territorio, provvede con propria deliberazione alla costituzione del consorzio.
Ai Consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.
Art. 23
Delega di funzioni amministrative
Le Province e il Circondario di Rimini sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni:
- adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai Consorzi ai sensi del precedente art. 14;
- proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in pubbliche e private obbligatorie;
- promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di bonifica o, sentiti i Consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di quanto indicato nel successivo articolo 28;
- decidere sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge;
- effettuare il controllo sugli atti dei Consorzi di bonficia di cui all'art. 18.
Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui ai primi tre alinea del comma precedente, le Province e il Circondario di Rimini, per quanto di riferisce ai territori montani, operano d' intesa con le Comunità montane. In caso di mancata intesa, provvede direttamente la Giunta regionale.
Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più province oppure di una provincia e del circondario di Rimini, le funzioni amministrative delegate sono esercitate, d' intesa con le altre Province interessate, dall'ente nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio.
Per le funzioni di cui ai primi tre alinea del primo comma, le Province acquisiscono il parere delle assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, per ciò che si riferisce ai territori di loro competenza.
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sonoa carico della Regione ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34.
Art. 24
Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine;decorso il quale, la Giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Art. 25
Commissione consultiva per le bonifiche
E' istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.
In particolare, la Commissione formula proposte in ordine:
1) alla ridelimintazione territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12;
2) alla elaborazione dello schema - tipo di statuto consortile;
3) alla elaborazione dello schema - tipo dei bilanci consortili;
4) alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.
Le proposte di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessità di salvaguardare le specificità dei territori montani.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede, e da quindici componenti, scelti fra persone di qualificata esperienza in materia di bonifica, designati:
- tre dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- due dalla Giunta regionale;
- due dalla Delegazione regionale UNCEM;
- tre dall'Unione regionale delle bonifiche;
- cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della regione.
Esplica le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della commissione.
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale.
I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 26
Disposizioni finanziarie
Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l'introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.
Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipo di interventi previsti dalla presente legge:
a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;
b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;
c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;
d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.
Art. 27
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l'importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 , in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.
Art. 28
Riordino dei consorzi
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 11 della presente legge.
In tale riordino, in relazione all'esigenza di coordinare le attività pubbliche e private di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e di favorire la produttività e l'efficienza delle strutture tecnico - amministrative degli enti operanti in materia di acque, dovrà provvedersi all'accorpamento dei consorzi di irrigazione ed idraulici di scolo nei consorzi di bonifica.
I provvedimenti di riordino di cui al presente articolo saranno assunti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, il Cinrcondario di Rimini e le Comunità montane competenti per territorio.
Art. 29
Riordino di funzioni
I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai Consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 28 della presente legge.
Con propro provvedimento, il Consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonchè le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.
Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del Consorzio di bonifica, è collocato in posizione di comando presso il Consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.
Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei Consorzi di bonifica.
Art. 30
Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema - tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio Commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.
La presente legge regionale sarà pubblcata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 agosto 1984