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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 10

(sostitituito comma 1 da art. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Interventi di ripristino di opere di bonifica
Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Sito esterno (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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