Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato16/07/2015
4. Testo Coordinato20/12/2013
5. Testo Coordinato24/10/2013
6. Testo Coordinato22/12/2011
7. Testo Coordinato26/07/2011
8. Testo Coordinato29/10/2008
9. Testo Coordinato25/03/2004
10. Testo Coordinato27/04/2001
11. Testo Originale14/04/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l'importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 Sito esterno, in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice