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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Coordinato30/07/2015
16. Testo Originale30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 7
Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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