LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 29
Riordino di funzioni
I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai Consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 28 della presente legge.
Con proprio provvedimento, il Consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonché le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.
Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del Consorzio di bonifica, è collocato in posizione di comando presso il Consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.
Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei Consorzi di bonifica.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.