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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato29/07/2021
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato16/07/2018
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Coordinato23/07/2010
11. Testo Coordinato19/02/2008
12. Testo Coordinato26/07/2007
13. Testo Coordinato28/02/2006
14. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30
Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema-tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio Commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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