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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 17

(prima sostituito da art. 3 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5, poi modificata lett. a) comma 3 da art. 6 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati ...;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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