LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 5
Classificazione del territorio e delimitazione
dei comprensori di bonifica
Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'
art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 , il Consiglio regionale provvede:
1)
alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;
2)
alla delimitazione dei comprensori di bonifica.
I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51