Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/07/2023 | ||
2. | 30/07/2019 | ||
3. | 27/12/2018 | ||
4. | 27/12/2017 | ||
5. | 06/07/2012 | ||
6. | 12/02/2010 | ||
7. | 10/02/1992 | ||
8. | 03/08/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023
LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 3
Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:
-
la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
-
il contenimento o il recupero delle zone franose;
-
il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
-
la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:
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i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
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gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
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le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
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le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
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le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51