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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Argomenti:
- Sviluppo economico-> Bonifiche

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Quadro degli interventi
Art. 3 - Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Art. 4 - Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche
Art. 5 - Classificazione del territorio e delimitazione
Art. 6 - Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
Art. 7 - Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Art. 8 - Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie
Art. 9 - Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Art. 10 - Interventi di ripristino di opere di bonifica
Art. 11 - Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione
Art. 12 - Costituzione dei Consorzi di bonifica
Art. 13 - Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
Art. 14 - Compiti dei consorzi di bonifica
Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica
Art. 16 - Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
Art. 17 - Statuto consortile
Art. 18 - Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Art. 19 - Ricorsi
Art. 20 - Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Art. 21 - Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Art. 22 - Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 23 - Delega di funzioni amministrative
Art. 24 - Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Art. 25 - Commissione consultiva per le bonifiche
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
Art. 27 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Art. 28 - Riordino dei consorzi
Art. 29 - Riordino di funzioni
Art. 30 - Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.
Art. 2
Quadro degli interventi
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
- realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.
Art. 3
Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:
- la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:
- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.
Art. 4
Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche
Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricole volumi di acqua adeguati alle loro esigenze.
Gli interventi concernono in particolare:
- le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;
- le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante.
Art. 5
Classificazione del territorio e delimitazione
Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall' art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, il Consiglio regionale provvede:
1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;
2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica.
I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
I programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per:
a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;
b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonché la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti scolanti;
c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;
d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;
e) la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.
Fino all'approvazione dei piani di unità idrografica, è consentita l'approvazione da parte della Giunta regionale di singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.
Per consentire una adeguata pubblicità delle proposte dei programmi di cui al secondo comma, le stesse dovranno essere depositate presso le Province, il Circondario di Rimini (1), le assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, le Comunità montane, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali e il Consorzio di bonifica competenti per territorio.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni sul programma poliennale alla Provincia o al Circondario di Rimini (1), che, nei successivi 60 giorni, raccolte le controdeduzioni del Consorzio di bonifica, sentite le Comunità montane e le assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, lo adotta con provvedimento motivato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i seguenti 30 giorni.
Art. 7
Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.
Art. 8
Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie
Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonché nei territori delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 9
Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della Legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 10

(sostitituito comma 1 da art. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Interventi di ripristino di opere di bonifica
Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Sito esterno (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.
Art. 11
Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione
I Consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell' art. 16 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno, sono soppressi con le modalità di cui al successivo terzo comma.
Le funzioni ed i compiti di tali consorzi, per le superfici classificate ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 991, sono attribuiti ai consorzi di bonifica il cui comprensorio sarà costituito, tenuto conto delle esigenze proprie delle singole unità idrografiche funzionali, da un bacino, più bacini idrografici o parte di essi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la adozione dei provvedimenti di soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui al primo comma del presente articolo, provvede a definire la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli enti soppressi ed il nuovo consorzio subentrante.
Art. 12
Costituzione dei Consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.
I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.
La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati.
Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (1), le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 le Comunità montane e i Consorzi di bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o all'unificazione dei servizi e degli uffici.
Art. 13

(sostitituito comma 1 da art. 26 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica .
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.
Art. 14
Compiti dei consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell'attività di bonifica ed in particolare:
- provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari;
- partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unità idrografica e formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;
- provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio fluviale e marittimo;
- eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata o, in caso di inerzia dei proprietari, su autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto indicato nel precedente art. 13.
Per gli studi, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere pubbliche o di interesse pubblico loro affidati in concessione, compete ai Consorzi il rimborso delle spese tecniche nella misura percentuale del 12% sull'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni.
I Consorzi di bonifica, nella organizzazione della propria attività, devono assicurare la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani.
Art. 15 (2)

(prima sostituito da art. 1 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5 , poi modificati commi 2 e 3 da art. 6 L.R. 6 luglio 2012 n. 7, modificato comma 6 da art. 40 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, infine modificato comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Organi dei Consorzi di bonifica
1. Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;
b) il Comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all'interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili .  La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta. Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio. Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.
4. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 16, comma 14. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del Consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l'espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell'apposito spazio.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dalla Regione.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui all'articolo 23.
Art. 16

(prima sostituito da art. 2 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5, poi modificato comma 14 da art. 10 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
1. L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio;
b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio;
c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuenza totale del Consorzio;
d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.
5. La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza. A tal fine la Regione formula indirizzi ai Consorzi di bonifica.
6. Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.
7. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.
8. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:
a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.
10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l'assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.
11. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.
12. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.
13. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
14. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 13 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 12.
15. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.
Art. 17

(prima sostituito da art. 3 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5, poi modificata lett. a) comma 3 da art. 6 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati ...;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.
Art. 18

(abrogati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 54 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7)

Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Gli atti dei Consorzi di bonifica sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.
Art. 19
Ricorsi
Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.
Contro le decisioni assunte dagli organi dei Consorzi di bonifica sui ricorsi predetti è ammessa, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 Sito esterno.
Art. 20
Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Per assicurare il buon funzionamento dei Consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio sono inadempienti.
Qualora nella gestione del Consorzio di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma precedente, la Giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio e nomina un Commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi del Consorzio.
Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale nomina una Consulta composta di sette membri in rappresentanza dei consorziati.
Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al Commissario e ai componenti la Consulta.
Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all' art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 Sito esterno.
Art. 21

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado. Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.
L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.
I compiti e le finalità, nonché la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.
Art. 22
Consorzi di miglioramento fondiario
Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.
La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno il quarto della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata dagli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il Consorzio di miglioramento fondiario.
La Giunta regionale delibera in ordine alle modalità e alle forme di pubblicazione della proposta e degli atti relativi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Consorzio di bonifica competente per territorio, provvede con propria deliberazione alla costituzione del consorzio.
Ai Consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.
Art. 23

(modificato comma 1 da art. 54 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7)

Delega di funzioni amministrative
Le Province e il Circondario di Rimini (1)sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni:
- adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai Consorzi ai sensi del precedente art. 14;
- proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in pubbliche e private obbligatorie;
- promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di bonifica o, sentiti i Consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di quanto indicato nel successivo articolo 28;
- decidere sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge;
- abrogato
Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui ai primi tre alinea del comma precedente, le Province e il Circondario di Rimini (1), per quanto si riferisce ai territori montani, operano d'intesa con le Comunità montane. In caso di mancata intesa, provvede direttamente la Giunta regionale.
Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più province oppure di una provincia e del circondario di Rimini (1), le funzioni amministrative delegate sono esercitate, d'intesa con le altre Province interessate, dall'ente nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio.
Per le funzioni di cui ai primi tre alinea del primo comma, le Province acquisiscono il parere delle assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, per ciò che si riferisce ai territori di loro competenza.
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione ai sensi dell' art. 33 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34. (2)
Art. 24
Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, la Giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Art. 25
Commissione consultiva per le bonifiche
È istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.
In particolare, la Commissione formula proposte in ordine:
1) alla ridelimintazione territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12;
2) alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile;
3) alla elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili;
4) alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.
Le proposte di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessità di salvaguardare le specificità dei territori montani.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede, e da quindici componenti, scelti fra persone di qualificata esperienza in materia di bonifica, designati:
- tre dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- due dalla Giunta regionale;
- due dalla Delegazione regionale UNCEM;
- tre dall'Unione regionale delle bonifiche;
- cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della regione.
Esplica le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della commissione.
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale.
I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 26
Disposizioni finanziarie
Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l'introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.
Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:
a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;
b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;
c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;
d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.
Art. 27
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, ... determina l'importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 Sito esterno, in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.
Art. 28
Riordino dei consorzi
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 11 della presente legge.
In tale riordino, in relazione all'esigenza di coordinare le attività pubbliche e private di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e di favorire la produttività e l'efficienza delle strutture tecnico-amministrative degli enti operanti in materia di acque, dovrà provvedersi all'accorpamento dei consorzi di irrigazione ed idraulici di scolo nei consorzi di bonifica.
I provvedimenti di riordino di cui al presente articolo saranno assunti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (1) e le Comunità montane competenti per territorio.
Art. 29
Riordino di funzioni
I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai Consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 28 della presente legge.
Con proprio provvedimento, il Consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonché le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.
Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del Consorzio di bonifica, è collocato in posizione di comando presso il Consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.
Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei Consorzi di bonifica.
Art. 30
Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema-tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio Commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.


Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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