LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".