LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989
Art. 12
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".