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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 10
Interventi socio - educativi per la prima infanzia
1. Ad integrazione di quanto previsto nella LR 7 marzo 1983, n. 15, i servizi socio - educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali.
2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lett. d), del primo comma dell'art. 3, la Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio - educativi per la prima infanzia tese a:
a) garantirne modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
b) potenziare gli asili nido esistenti, laddove si è in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscano servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione e attraverso l'apporto del volontaritato e di attività sociali di autorganizzazione;
c) attivare anche attraverso l'utilizzo delle strutture esistenti, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
d) caratterizzare complessivamente tali servizi come centri educativi di territorio in grado di elaborare una pluralità di prestazioni ed una più elevata cultura dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei genitori, del volontariato e della comunità locale;
e) favorire la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico - organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio - educative rivolte all'infanzia, non coperte dall'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autorganizzate.
3. Per la realizzazione dei programmi di cui al secondo comma sono destinate risrse finanziarie specifiche nell'ambito dei fondi di cui alle Leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

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