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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 14
Iniziative promozionali rivolte alle donne
1. Al fine di promuovere uguali opportunità fra uomo e donna, la Regione coordina e finanzia progetti, nell'ambito dei programmi di cui alle leggi di seguito indicate, e tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per la realizzazione della parità, rivolti prioritariamente alle donne riguardanti in particolare:
a) aggiornamento, riqualificazione, riorientamento e riconversione professionale ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
b) iniziative culturali e di educazione permanente ai sensi delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e successive integrazioni e modificazioni, e 25 gennaio 1983, n. 6;
c) costituzione e primo sviluppo di cooperative, forme associative, imprese artigiane o altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile, ai sensi della LR 10 settembre 1987, n. 29;
d) sperimentazione di azioni positive, ai sensi della LR 10 settembre 1987, n. 29, per l'ingresso o il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità, caratterizzati anche da particolare flessibiltà dei tempi lavorativi.
2. La Regione e gli Enti locali realizzano apposite e mirate iniziative di informazione sui programmi e sulle attività poste in essere ai sensi del presente articolo.

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