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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 15
Programmazione socio - assistenziale
1. Nell'ambito del piano socio - assistenziale di cui all'art. 38 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 recante norme sul riordino e la programmazione delle funzioni di assistenza sociale, la Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio - assistenziali a sostegno delle decisioni procreative, delle gravidanze e delle maternità in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia individuando uno specifico progetto obiettivo " famiglia - procreazione - infanzia" coordinato e integrato con il Piano sanitario.
2. I piani socio - assistenziali locali di cui all'art. 39 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, nonchè i programmi attuativi dei Comuni singoli o associati, definiscono, per la realizzazione di quanto previsto nel precedente comma, un analogo progetto - obiettivo che faccia anche riferimento ai servizi socio - educativi per l'infanzia e allo sviluppo di risorse e interventi promozionali a supporto degli impegni dei genitori e dei parenti.

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