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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 16
Finalità degli interventi socio - assistenziali
1. In relazione agli obiettivi del piano socio - assistenziale, di cui all'art. 38 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, le Unità sanitarie locali predispongono ed attivano, ai sensi dell'art. 22 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, un sistema articolato di prestazioni socio - assistenziali che assicuri il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita; favorisca il benessere psico - fisico del bambino nel proprio ambiente familiare; sia in grado di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle decisioni procreative, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno.
2. Le prestazioni socio - assistenziali devono tendere anche alla promozione dell'autonomia delle personel, al sostegno delle competenze di cura ed educazione dei figli e alla promozione della corresponsabilità dei genitori.
3. Le prestazioni di cui al primo comma sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche con l'apporto dei soggetti non istituzionali di cui al Titolo III della LR 12 gennazio 1985, n. 2 e con le modalità previste nel medesimo titolo.
4. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali garantiscono la massima tempestività degli interventi onde evitare pregiudizio alla prosecuzione della gravidanza, alla maternità e alla cura dei figli, promuovono l'attivazione e il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, di volontariato e di mutuo aiuto impegnate per la tutela sociale della maternità e dell'infanzia, nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza di cui all'art. 4 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.

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