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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 18
Situazione a grave difficoltà sociale
1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 16, le Unità sanitarie locali assicurano piani di intervento, diretto o convenzionato, che prevedano misure specifiche per situazioni personali e familiari che presentano gravi difficoltà sociali.
2. Sono considerate, tra le altre, situazioni di grave difficoltà sociale quelle in cui uno o entrambi i genitori, donne sole, gestanti o madri, presentano gravi problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.
3. I piani di intervento, caratterizzati da una pluralità di risposte sanitarie e socio - assistenziali, devono prevedere la massima tempestività degli interventi attraverso strumenti idonei ad evidenziare le situazioni di bisogno nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza, previsti all'art. 4 della LR 12 gennaio 1985, n. 2. Tali piani devono inoltre prevedere un coordinamento tecnico da parte di uno dei servizi interessati.

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