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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 20
Esercizio delle funzioni sanitarie e socio - assistenziali a collocazione territoriale
1. Il complesso degli interventi sanitari e socio - assistenziali delle Unità sanitarie locali a collocazione territoriale di cui alla presente legge deve essere assicurato dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva e dal Servizio sociale di cui, rispettivamente, agli artt 27 e 40 della LR 3 gennaio 1980, n. 1 e all'art. 25 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Gli interventi sanitari di cui al precedente comma sono attuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva nell'ambito delle attività consultoriali; gli interventi a carattere socio - assistenziale sono attuati dal Servizio sociale nell'ambito delle attività consultoriali o di altre articolazioni del servizio medesimo di cui all'art. 25 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.

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