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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 25
Sezione speciale famiglie - procreazione - infanzia dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche sociali
1. Al fine di poter disporre di basi informative qualificate in ordine alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio - assistenziale, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla LR 7 dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione famiglie - procreazione - infanzia; istituisce, altresì, un osservatorio per le politiche sociali, prevedendo nell'ambito di questo una analoga sezione famiglie - procreazione - infanzia.
2. Le attività delle sezioni sono finalizzate all'impostazione e alla programmazione degli interventi di competenza regionale attinenti alle finalità e agli obiettivi della presente legge. A tal fine esse promuovono e svolgono ricerche e attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio con particolare riguardo agli aspetti e ai problemi sociali, etici, economici, psicologici e sanitari. Svolgono altresì, attività di consulenza informativa per la Regione, gli Enti locali, le Unità sanitarie locali nonchè per soggetti non istituzionali.

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