Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 27
Relazioni periodiche
1. La Giunta regionale, avvalendosi del contributo delle sezioni speciali di cui all'art. 25 della presente legge, predispone e sottopone ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Espandi Indice