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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 28
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvede:
a) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno " Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche e mediante l'utilizzo del Fondo sanitario regionale per quanto concerne le iniziative per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali previsti dall'art. 4, gli interventi specifici per i giovani previsti dall'art. 5, gli interventi di prevenzione dell'abortività spontanea e di cura della sterilità previsti dal primo comma dell'art. 6, gli interventi in materia di controllo delle malattie congenite ed ereditarie previsti dall'art. 7, le attività in materia di tutela psico - affettiva della nascita previste al terzo e quarto comma dell'art. 9, i progetti sperimentali di distretti previsti dal secondo comma dell'art. 19, le funzioni sanitarie e a rilievo sanitario previste dall'art. 21;
b) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla LR 25 marzo 1983, n. 12 " Promozione della ricerca sanitaria finalizzata", per quanto concerne le attività di ricerca previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 7;
c) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle Leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n 17, concernenti il concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro consorzi per la realizzazione di asili nido comunali, e successive integrazioni e modifiche, per quanto concerne la realizzazione dei programmi previsti nell'art. 10;
d) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" art. 41, per quanto concerne l'istituzione e le attività dei centri per le famiglie previsti negli articoli 11 e 12, i progetti sperimentali di distretti, previsti dal secondo comma dell'art. 19 e l'attività della sezione speciale famiglie - procreazione - infanzia dell'Osservatorio per le politiche sociali previsto dall'art. 25;
e) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2, articoli 41 e 42, per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 17;
f) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno " Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche, mediante utilizzo del fondo sanitario regionale relativamente agli operatori iscritti nei ruoli nominativi regionali, e mediante utilizzazione del fondi di cui al secondo comma dell'art. 24 della LR 2 novembre 1983, n. 39 " Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei Servizi sociali e sanitari" e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli operatori sociali, per quanto concerne le attività di aggiornamento professionale previste dal terzo comma dell'art. 13 e dall'art. 14;
g) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla LR 7 dicembre 1978, n. 48 " Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale " Bernardino Ramazzini " e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico", per quanto concerne l'attività della sezione speciale famiglie - procreazione - infanzia dell'Osservatorio medesimo previsto dall'art. 25;
h) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali indicate dall'art. 14 della presente legge per quanto concerne le iniziative promozionali rivolte alle donne previste nel medesimo articolo;
i) mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a pubblicazioni, rassegne e documentazioni nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 per quanto concerne l'attività di informazione di cui al 2o comma dell'art. 3, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione della conferenza sulle famiglie prevista dall'art. 26, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 41, lettera a), della LR 12 gennaio 1985, n. 2 nonchè mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a studi, indagini, consulenze, collaborazioni e per l'organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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